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26 Giugno 2026

Decreto 30/2026 e greenwashing: divieti, obblighi e scadenze per le imprese

Il D.Lgs. n. 30/2026 ridefinisce le regole su asserzioni ambientali, etichette di sostenibilità e obblighi su durabilità, riparabilità e aggiornamenti software

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Il panorama normativo italiano si è arricchito di una disciplina organica finalizzata a contrastare il fenomeno del greenwashing. Con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026 ed è entrato in vigore il 24 marzo 2026, il legislatore recepisce la Direttiva (UE) 2026/825 per rafforzare la tutela dei consumatori sulle dichiarazioni ambientali.

Lo schema del decreto introduce definizioni e divieti precisi sulle asserzioni ambientali e stabilisce nuovi obblighi informativi. La piena applicazione è prevista dal 27 settembre 2026, termine entro il quale le imprese devono aver aggiornato comunicazioni, etichette e contratti. Questo periodo transitorio è pensato per ridurre il rischio di sanzioni e permettere adeguamenti organizzativi e tecnici.

Cosa contiene il decreto: nozioni e perimetro

Il testo normativo introduce una serie di concetti formali: per esempio, per asserzione ambientale si intende ogni messaggio, anche grafico, che comunichi un impatto ambientale positivo, ridotto o neutro. Il decreto proibisce le affermazioni generiche come “eco” o “green” quando non supportate da evidenze verificabili e richiede che le etichette di sostenibilità poggino su sistemi di certificazione riconosciuti o su regole definite da autorità pubbliche. Inoltre la normativa chiarisce che non è consentito presentare come distintivo un requisito che è invece imposto dalla legge per quella categoria di prodotti.

Modifiche al quadro europeo

Il D.Lgs. attua la Direttiva (UE) 2026/825 e incide su due pilastri della regolazione comunitaria: alcuni elementi della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori sono aggiornati per rendere più stringente il controllo sulle dichiarazioni ambientali. In questo modo si mira a garantire che le informazioni fornite siano verificabili, pertinenti e non fuorvianti, aumentando la capacità del consumatore di scegliere in modo consapevole.

Pratiche vietate e ambiti di intervento

Tra le pratiche espressamente vietate compaiono: l’uso di claim ambientali generici senza prova, l’apposizione di etichette di sostenibilità non basate su certificazioni o su schemi pubblici, la presentazione di vantaggi ambientali inesistenti o non correlati al prodotto, e le dichiarazioni di neutralità climatica fondate unicamente su compensazioni. Anche le affermazioni che generalizzano benefici relativi all’intero prodotto quando riguardano solo una parte dello stesso sono considerate ingannevoli.

Obsolescenza e aggiornamenti

Il decreto affronta inoltre il tema dell’obsolescenza programmata: vengono vietate pratiche come nascondere aggiornamenti software che peggiorano funzionalità o dichiarare una durabilità non corrispondente alla realtà. Per i prodotti che dipendono da software, è richiesto di indicare chiaramente la disponibilità e la durata degli aggiornamenti software che incidono sulle prestazioni, così da non ingannare il consumatore sulla vita utile del bene.

Obblighi informativi sul prodotto e garanzie

Per rendere effettiva la tutela, il decreto impone nuovi obblighi informativi sulle caratteristiche ambientali e sociali, sulla durabilità, sulla riparabilità e sulla riciclabilità dei prodotti. Sono previste forme di comunicazione standardizzate come gli avvisi armonizzati e nuove etichette informative per le garanzie commerciali di durabilità superiori ai due anni. Restano ferme le discipline sulla garanzia legale di conformità e sulla garanzia commerciale, che devono essere coerenti con le informazioni fornite al consumatore.

Adempimenti pratici per le imprese

Il periodo che precede il 27 settembre 2026 è cruciale per le imprese: occorre rivedere il materiale di marketing, le schede prodotto e le etichette, verificare la solidità delle asserzioni ambientali con evidenze documentali, aggiornare i processi di tracciabilità e predisporre prove di certificazione. È consigliabile formare i team di comunicazione e compliance e adeguare i sistemi di governance dei dati ambientali per poter rispondere a verifiche e contestazioni.

Nel complesso, il nuovo decreto rappresenta una sfida ma anche un’opportunità per le imprese: chi saprà trasformare gli adeguamenti normativi in strumenti di trasparenza potrà rafforzare la fiducia dei consumatori e differenziarsi nel mercato con offerte realmente sostenibili.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.