Tassazione delle cripto-attività: come cambia il quadro fiscale

Finanza digitale, normative e casi pratici per orientarsi tra regole, rischi e obblighi dichiarativi

La digitalizzazione del settore finanziario ha introdotto strumenti e modelli che mettono alla prova le categorie fiscali tradizionali. Tra piattaforme fintech, servizi di pagamento digitali, cripto-attività e DeFi emergono opportunità competitive ma anche rischi regolamentari e fiscali. Le autorità devono bilanciare l’esigenza di tutela degli interessi pubblici con la necessità di non soffocare l’innovazione.

In Italia e in Europa si sono già mossi interventi normativi e iniziative per sperimentare e governare l’innovazione, come il Fintech Sandbox Programme e l’adozione di direttive come PSD2, MiFID II e il recepimento di MiCAR tramite il decreto legislativo 5 settembre 2026, n. 129. Tuttavia, la natura volatile e decentralizzata delle cripto-attività richiede strumenti interpretativi mirati per assicurare equità, trasparenza e certezza del diritto.

Mutamenti tecnologici e impatti fiscali

La diffusione della tecnologia a registro distribuito pone questioni concrete: la mobilità dei wallet, l’assenza di intermediari e le transazioni peer-to-peer complicano la ricostruzione dei flussi imponibili. Il legislatore è chiamato a coordinare principi della regolazione finanziaria con la disciplina tributaria per evitare conflitti e rischi di arbitraggio. Occorre inoltre un approccio integrato contro il riciclaggio, supportato da strumenti tecnologici e cooperazione internazionale, tenendo conto di normative europee recenti come MiCAR, il Regolamento Trasferimento Fondi e le nuove regole antiriciclaggio.

Confronto internazionale sui regimi fiscali

Gli ordinamenti europei adottano soluzioni differenti. In Italia è previsto un approccio con un’aliquota fissa del 26% nel 2026 che sale al 33% dal 2026, senza soglie di esenzione e con obblighi dichiarativi stringenti, incluso il quadro RW per wallet esteri. La Germania premia la detenzione oltre dodici mesi con esenzione totale delle plusvalenze, mentre per operazioni speculative l’aliquota può arrivare fino al 45% più contributo di solidarietà e con una soglia di esenzione contenuta.

Altri esempi europei

La Francia applica una imposta forfettaria del 30% per investitori occasionali e un regime progressivo fino al 45% per professionisti, con una soglia di esenzione di 305 euro e il trattamento non imponibile delle conversioni tra criptovalute. La Spagna usa scaglioni progressivi dal 19% al 28% e taxa attività di mining e staking come redditi generali fino al 47%, con obblighi di segnalazione per wallet esteri oltre 50.000 euro. I Paesi Bassi, infine, non tassano le plusvalenze ma applicano una imposta patrimoniale presunta (Box 3) sul rendimento teorico, con aliquote tra il 32% e il 36%.

Questioni operative e interpretative

La definizione giuridica italiana descrive le cripto-attività come rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente tramite tecnologia a registro distribuito. Questa formulazione ampia non sempre permette di distinguere chiaramente tra strumenti finanziari, beni digitali e diritti contrattuali, complicando la qualificazione fiscale e la determinazione del valore imponibile, che normalmente si calcola come differenza tra corrispettivo percepito e costo di acquisto.

Wallet e custodialità

La distinzione tra hot wallet e cold wallet, e soprattutto tra soluzioni custodial e non-custodial, ha conseguenze fiscali rilevanti. Se le chiavi private sono detenute da un terzo (wallet custodial), la disponibilità economica può essere ricondotta all’intermediario con possibili effetti impositivi analoghi a un deposito irregolare; viceversa, nei wallet non-custodial il titolare conserva la piena disponibilità. La documentazione che regola il rapporto con il wallet provider è fondamentale per stabilire la titolarità fiscale e gli obblighi dichiarativi.

Perdita delle chiavi e disponibilità

Il concetto di possesso previsto dal TUIR risulta spesso inadeguato: la disponibilità pratica è legata al controllo delle chiavi private. La perdita di tali credenziali rende l’asset inaccessibile e quindi non manifestabile nelle consuete categorie di capacità contributiva. Statisticamente, circa 20% dei Bitcoin è considerato inaccessibile, pari a 3,7 milioni di BTC, il che sottolinea l’impatto pratico della problematica sulla ricostruzione della ricchezza.

Per gli operatori fiscali la prudenza resta imprescindibile: occorre valutare regimi alternativi (dichiarativo, amministrato, gestito), fare riferimento a circolari come la 30/E del 2026 e considerare la natura transnazionale delle operazioni. L’obiettivo è costruire un quadro normativo integrato, capace di coniugare la solidità delle regole con la flessibilità necessaria per accompagnare l’innovazione tecnologica senza compromettere i principi di certezza e imparzialità.

Scritto da Chiara Ferrari

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