L’8 luglio 2026, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i tre ricorsi presentati da Apple e Apple Distribution International contro la loro designazione come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act (DMA). Questa decisione, presa dall’Ottava Sezione ampliata a cinque giudici, conferma che l’App Store e iOS rimangono soggetti agli obblighi del regolamento.
La sentenza, emessa dal giudice di primo grado dell’Unione, non è definitiva. Apple può ancora impugnarla, ma solo su questioni di diritto e entro due mesi e dieci giorni dalla notifica. A oggi, la società non ha reso nota questa intenzione.
Apple e la soglia dei gatekeeper
Un’impresa diventa gatekeeper quando supera le soglie stabilite dal DMA: un fatturato annuo nello Spazio economico europeo di almeno 7,5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi, oppure una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro. Inoltre, deve contare almeno 45 milioni di utenti finali attivi al mese nell’Unione e 10.000 utenti commerciali attivi all’anno, per almeno tre dei servizi di piattaforma di base elencati dal regolamento.
Apple supera ampiamente queste soglie sia per l’App Store sia per iOS. Per questo, la Commissione europea l’ha inclusa nel nel primo gruppo di gatekeeper designati, insieme ad AlphabetAmazonByteDanceMeta e Microsoft.
L’App Store come unico servizio
Il cuore della causa principale, la T-1080/23, riguardava la definizione di App Store. Apple gestisce cinque negozi digitali diversi, uno per ogni dispositivo: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e Apple TV. La società sosteneva che fossero cinque servizi distinti, da valutare separatamente rispetto alle soglie del regolamento.
Secondo Apple, solo l’App Store per iPhone avrebbe superato le soglie. Il Tribunale ha stabilito il contrario, applicando il divieto di frazionamento artificioso una regola nota al diritto amministrativo da oltre un secolo. Questa regola impedisce di scomporre un’unica prestazione in più contratti separati per restare sotto le soglie di una procedura vincolante.
Ai fini del DMA, i cinque store sono considerati un unico servizio. Le stesse regole di adesione valgono per gli sviluppatori su tutti gli store, gli strumenti di supporto tecnico sono condivisi, e un utente accede con lo stesso account Apple. Inoltre, la stessa applicazione acquistata può essere usata su più dispositivi senza pagarla due volte. Anche la comunicazione di Apple ha pesato nella decisione, poiché per anni la società ha parlato di App Store al singolare nelle proprie campagne pubblicitarie.
Obblighi per Apple su iOS e App Store
La designazione di iOS come uno dei principali punti di accesso tra imprese e utenti finali è stata confermata. Questo comporta obblighi di interoperabilità verso dispositivi e software di terze parti. In pratica, Apple deve rispettare gli obblighi degli articoli 5 e 6 del regolamento, tra cui:
- Divieto di favorire i propri prodotti nel ranking dell’App Store rispetto a quelli dei concorrenti
- Obbligo di permettere agli sviluppatori di segnalare agli utenti offerte di acquisto disponibili fuori dall’App Store
- Consentire il download di applicazioni da store alternativi
- Lasciare che gli utenti disinstallino le app preinstallate e scelgano browser e motori di ricerca diversi da quelli predefiniti da Apple
Questi obblighi sono in vigore dal e non erano sospesi in attesa della sentenza dell’8 luglio.
Il nodo dell’interoperabilità
Un secondo aspetto della sentenza, meno commentato, merita attenzione. Apple aveva chiesto al Tribunale di dichiarare inapplicabile l’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento, la norma che impone l’interoperabilità. La società considera questa norma lesiva della sicurezza e della proprietà intellettuale dei propri utenti.
Il Tribunale non ha risposto nel merito a questa censura e l’ha dichiarata irricevibile. La norma sull’interoperabilità non è la base giuridica diretta della decisione di designazione impugnata da Apple. La designazione deriva dal superamento delle soglie quantitative, non dall’obbligo di interoperabilità in sé.
Per chi segue l’esecuzione pratica del regolamento, questo è il passaggio più significativo della sentenza. La designazione di Apple come gatekeeper è confermata oggi, mentre la sua compatibilità con i diritti fondamentali che Apple invoca resta una domanda aperta. Un giudice affronterà questa questione solo quando la Commissione adotterà una misura di esecuzione specifica e solo se Apple deciderà di impugnarla.
Il caso iMessage e gli altri ricorsi
Sugli altri due ricorsi, relativi all’apertura nel 2026 e alla chiusura nel 2026 dell’indagine di mercato su iMessage il Tribunale ha applicato una logica simile. iMessage resta qualificato come servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, ma la Commissione ha deciso di non designare Apple come gatekeeper per questo servizio specifico.
Senza una designazione vera e propria, ha osservato il Tribunale, la sola qualificazione non produce effetti vincolanti che Apple possa contestare in giudizio. Sulle spese, Apple deve sostenere le proprie e quelle della Commissione, oltre a quelle della Coalition for App Fairness intervenuta a sostegno di Bruxelles.
La sentenza si aggiunge ad altri due fronti aperti dalla Commissione contro Apple negli ultimi due anni: le misure di interoperabilità precisate a per smartwatch, cuffie e altri dispositivi connessi e la sanzione da 500 milioni di euro inflitta ad per la violazione del divieto di anti-steering.
Nessuno di questi procedimenti dipende dall’esito della causa decisa l’8 luglio, ma tutti condividono la stessa premessa istituzionale: la designazione di Apple come gatekeeper resta valida finché un giudice non la smentisce nel merito.
Le posizioni di Apple e Commissione sulla sicurezza
Nelle dichiarazioni successive alla sentenza, Apple ha ribadito che il regolamento va oltre quanto sarebbe proporzionato e rischia di indebolire le protezioni di sicurezza e riservatezza costruite negli anni. Lo stesso argomento è stato usato per giustificare i ritardi nel portare in Europa alcune funzioni della nuova Siri basata sull’Intelligenza artificiale generativa.
La Commissione replica che il regolamento lascia intatti gli standard di protezione dei dati personali e che tocca ad Apple trovare soluzioni tecniche conformi sia al DMA sia al GDPR.
Per gli sviluppatori e le imprese che dipendono dall’App Store la sentenza non aggiunge obblighi nuovi, ma toglie ad Apple un argomento che avrebbe potuto usare per rimettere in discussione la cornice generale della designazione in ogni singola controversia.
Chi contesta una decisione di Apple su commissioni, posizionamento nei risultati di ricerca o accesso alle interfacce di programmazione può continuare a fondare il proprio reclamo sugli obblighi del DMA senza dover attendere l’esito di un eventuale ricorso alla Corte di giustizia, perché la designazione resta efficace nel frattempo.
Nella pratica, poco cambia rispetto a prima dell’8 luglio. Apple era già soggetta agli obblighi del DMA su App Store e iOS dal 2026 e continuerà a esserlo. Cambia invece la solidità della base giuridica di quella designazione, che ha superato un primo vaglio giurisdizionale completo. Il tema dell’interoperabilità il più delicato per Apple sul piano industriale, resta aperto e si deciderà nei prossimi anni sui singoli atti di esecuzione che la Commissione adotterà, non su questa sentenza.



