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La Commissione europea ha presentato il 26 marzo 2026 la proposta denominata “Energy efficiency – rating scheme for data centres in Europe” che mira a modificare il Regolamento Delegato (UE) 2026/1364. Nel testo in consultazione sono definite nuove regole per il rilascio di etichette elettroniche e per l’utilizzo dei dati contenuti nella banca dati europea, con osservazioni aperte fino al 23 aprile 2026. Questo intervento costituisce la seconda fase dell’attuazione prevista dall’articolo 33(3) della Direttiva (UE) 2026/1791, ed è pensato per rendere più stringente e coerente il sistema di rendicontazione energetica dei centri dati.
La prima fase, già operativa attraverso il Regolamento Delegato (UE) 2026/1364, aveva stabilito tre elementi chiave: uno schema comune per il rating, una banca dati europea che raccoglie i dati dei data center e obblighi di reporting basati su specifici indicatori di performance (KPI). La proposta del marzo 2026 dettaglia ora come questi dati dovranno tradursi in etichette pubbliche e quali vincoli si applicheranno alle diverse fonti di energia rinnovabile utilizzate ai fini del rating.
Etichette elettroniche e calendario di pubblicazione
Secondo la bozza, le etichette elettroniche saranno generate automaticamente dalla banca dati europea e rese disponibili al pubblico. La prima emissione delle etichette è prevista entro il 15 agosto 2027 e successivamente avverrà con cadenza annuale. Un esempio di modello di etichetta è allegato come Allegato II alla proposta. L’obiettivo dichiarato è offrire trasparenza, uniformità e comparabilità tra i diversi operatori, consentendo a clienti e investitori di valutare rapidamente l’efficienza e la composizione delle fonti energetiche impiegate dai data center.
Informazioni obbligatorie sull’etichetta
Le etichette dovranno riportare, tra le altre informazioni, una ripartizione del consumo di energia rinnovabile secondo gli indicatori previsti nell’Allegato II.1 del regolamento: (A) consumo comprovato da garanzie di origine (GO), (B) consumo riconducibile a PPA e (C) energia generata on-site. Inoltre l’etichetta includerà gli indici di Power Usage Effectiveness (PUE) e Water Usage Effectiveness (WUE) con le relative fasce di valutazione indicate nell’Allegato I. Questi elementi mirano a fornire una fotografia chiara delle prestazioni energetiche e della qualità della fornitura rinnovabile.
Vincoli proposti per le garanzie di origine
La disciplina vigente calcola il consumo di energia rinnovabile comprovato da GO come la somma delle GO acquistate e cancellate dall’operatore ai fini della rendicontazione. La modifica in consultazione introduce però limiti aggiuntivi per le GO unbundled: perché siano ammissibili per l’offsetting, le GO dovrebbero essere generate (i) nella stessa area di mercato elettrico del consumatore, (ii) nella stessa unità temporale di mercato (intervallo di 15 minuti) e (iii) da impianti entrati in esercizio non oltre dieci anni rispetto all’anno di rendicontazione considerato. Tali requisiti mirano a garantire una correlazione temporale e geografica più stretta tra produzione e consumo.
Rischi e salvaguardie
Questa impostazione può avere effetti marcati in Stati membri con configurazioni di mercato peculiari, come l’Italia, dove la disponibilità di GO conformi potrebbe essere limitata rispetto a territori che agiscono come un’unica area di mercato. Nelle osservazioni inviate alla Commissione abbiamo evidenziato il rischio di una riduzione significativa delle GO ammissibili per molti operatori locali. È previsto un criterio di grandfathering: i contratti di lungo termine già in essere al 15 maggio 2026 saranno esentati dai nuovi requisiti fino alla loro scadenza o al momento del rinnovo.
Interazione con PPA, sistemi virtuali e scenari contrattuali
La proposta distingue inoltre tra PPA e GO unbundled. L’elettricità acquistata tramite PPA e le GO collegate non sarebbero soggette agli stessi vincoli applicati alle GO disaccoppiate. Nella pratica, questo significa che i PPA fisici continuerebbero a fornire una via relativamente stabile per il riconoscimento dell’energia rinnovabile nel rating. Tuttavia, l’attuale definizione di ERES_PPA contenuta nel regolamento sembra riferirsi soprattutto ai PPA fisici, essendo espressa in kWh e collegata all’energia che effettivamente entra nel perimetro del data center.
PPA virtuali e contabilizzazione
I PPA virtuali, che operano come strumenti finanziari basati sull’allocazione e sull’annullamento delle GO, non implicano sempre la consegna fisica dell’elettricità e, perciò, appaiono più correttamente rendicontabili come consumo supportato da GO piuttosto che come ERES_PPA. In scenari pratici, se un deficit di GO venisse compensato con pagamenti monetari e successivo acquisto di GO unbundled sul mercato, le GO sostitutive dovrebbero rispettare i nuovi requisiti temporali, geografici e di anzianità: ciò potrebbe tradursi in costi superiori e nella necessità di rivedere i meccanismi contrattuali di allocazione delle responsabilità e delle forniture.
Per gli operatori di data center la proposta richiede un’attenta revisione delle strategie di approvvigionamento e della struttura contrattuale dei PPA. È consigliabile esaminare clausole di consegna delle GO, opzioni di compensazione e meccaniche di allocazione all’interno dei contratti in vigore – soprattutto quelli antecedenti al 15 maggio 2026, che beneficiano di una salvaguardia temporanea – e monitorare l’avanzamento della proposta verso l’adozione definitiva nel secondo trimestre del 2026.

