Sanzioni AGCOM valide: cosa cambia per le piattaforme e gli editori

La decisione C-797/23 della Corte di giustizia UE legittima le sanzioni AGCOM entro limiti precisi, rafforzando il meccanismo italiano di tutela dell'equo compenso per gli editori

La sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-797/23 ha stabilito principi chiave sul rapporto tra piattaforme digitali ed editori. La pronuncia è collegata al rinvio dal TAR del Lazio, sentenza n. 18790/23 del 12 dicembre 2026, e riguarda la conformità della Delibera 3/23/CONS alle disposizioni dell’art. 15 della Direttiva DSM (EU/790/2019). In questo contesto la Corte ha esaminato il regime italiano introdotto dall’art. 43-bis della Legge Autore e dal Regolamento AGCOM 3/23/CONS, fornendo chiarimenti decisivi su obblighi informativi, determinazione dell’equo compenso e misure sanzionatorie.

L’azione coinvolgeva Meta Platforms Ireland Ltd. e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con l’intervento di associazioni editoriali come la FIEG e gruppi editoriali nazionali. La Corte, con la decisione pubblicata il 12 maggio 2026, ha ammesso che lo Stato membro può prevedere un apparato sanzionatorio volto a ottenere informazioni e a garantire una remunerazione adeguata agli editori, purché ciò avvenga nel rispetto di princìpi fondamentali come la proporzionalità e il mantenimento dei diritti esclusivi degli autori.

Trasparenza e obblighi informativi: il primo livello di tutela

Il sistema italiano impone alle piattaforme l’obbligo di fornire dati utili a quantificare l’equo compenso, su richiesta degli editori o dell’AGCOM. L’art. 43-bis, comma 12, della L. 633/1941 fissa un termine di trenta giorni per la trasmissione delle informazioni; in caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato dell’ultimo esercizio prima della notifica. La Corte ha riconosciuto che solo i prestatori dispongono di dati economici rilevanti, e che l’obbligo informativo serve a ridurre l’asimmetria informativa tra editori e piattaforme, consentendo una determinazione più equa della remunerazione.

Finalità coercitiva e controllo

Secondo la pronuncia, la sanzione che può raggiungere l’1% del fatturato appare proporzionata perché tiene conto della capacità economica del soggetto sanzionato e non impone un onere manifestamente irragionevole. L’AGCOM esercita un controllo continuativo sull’adempimento e può acquisire ex ante informazioni che, in altri ordinamenti come quello statunitense, verrebbero ottenute soltanto attraverso la discovery in sede giudiziaria. Questo approccio consente di avviare la determinazione dell’equo compenso senza attendere lunghe battaglie processuali.

Determinazione dell’equo compenso: criteri e ruolo dell’AGCOM

L’art. 43-bis, comma 8, della Legge Autore stabilisce che i prestatori riconoscano agli editori un equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. Il Regolamento AGCOM 3/23/CONS definisce i criteri di calcolo che considerano variabili economiche e redazionali. Se le parti non raggiungono un accordo entro 30 giorni dall’avvio del negoziato, l’AGCOM può indicare i criteri o fissare direttamente l’importo, scegliendo tra le proposte delle parti o determinandolo d’ufficio in base alle evidenze disponibili.

I principali criteri previsti

I parametri indicati dal regolamento includono: il numero di consultazioni online, la rilevanza di mercato dell’editore, il numero di giornalisti impiegati, i costi tecnologici e infrastrutturali sostenuti dall’editore e i ricavi pubblicitari del prestatore, con una quota massima riconoscibile del 70% dei ricavi pubblicitari. Questi elementi permettono di articolare una stima dell’indennizzo che rispetti la realtà economica dello sfruttamento delle pubblicazioni giornalistiche.

Limiti, diritti degli editori e controllo giurisdizionale

La Corte ha ribadito che il regime previsto non può privare gli editori del diritto di autorizzare o negare l’uso delle loro pubblicazioni: l’articolo 15 della Direttiva 2019/790 preserva la facoltà preventiva di negare l’autorizzazione, e l’equo compenso è da intendersi come corrispettivo dell’autorizzazione concessa. Inoltre, le determinazioni dell’AGCOM non sono vincolanti in modo assoluto: le parti possono comunque contrattare condizioni diverse o rivolgersi al giudice ordinario competente per impresa.

Il sistema italiano prevede quindi un terzo livello di tutela: l’accesso alla giurisdizione civile specializzata, in presenza di dissenso dopo la determinazione amministrativa, e la possibilità di esperire azioni per abuso di dipendenza economica. La sentenza C-797/23 del 12 maggio 2026 sancisce la compatibilità del modello italiano con il diritto dell’Unione, a condizione che siano rispettati i princìpi di proporzionalità e che non venga imposto un obbligo di pagamento non correlato all’utilizzo effettivo delle pubblicazioni.

In conclusione, la decisione della Corte di giustizia UE conferma la legittimità di un meccanismo che combina trasparenza, determinazione amministrativa e controllo giudiziale per tutelare l’equilibrio tra piattaforme e editori. Per gli operatori digitali significa adeguare pratiche e reporting; per gli editori rappresenta uno strumento concreto per ottenere una remunerazione più equa senza rinunciare ai diritti esclusivi sulla propria produzione giornalistica.

Scritto da Matteo Galli

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