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Quando un consumatore paga con carta, una parte minima della transazione fluisce dall’accettante all’emittente: questa voce, conosciuta come interchange fee, è invisibile al cliente ma incide sui costi sostenuti dall’esercente tramite la merchant fee. Il regolamento europeo 2015/751 (IFR) ha fissato un limite a questa componente: 0,3% per le carte di credito e 0,20% per le carte di debito, misura pensata per abbattere gli ostacoli ai pagamenti elettronici e sostenere il mercato unico digitale.
La ratio dell’IFR non è puramente tecnica ma politica: favorire l’accesso a costi contenuti per chi vende online e digitalizza l’attività. Questo approccio ha tuttavia dovuto confrontarsi con modelli di business complessi, in particolare con gli accordi di co-branding e gli schemi a tre parti. La recente pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-549/23, decisa il 16 aprile 2026, chiarisce come determinati flussi economici fra circuito e partner commerciale debbano essere valutati alla luce della sostanza e non della mera forma contrattuale.
IFR, schemi di pagamento e principio di sostanza
L’IFR si applica con semplicità agli schemi a quattro parti come Visa e Mastercard, dove emittente e acquirer sono distinti. Per gli schemi a tre parti, come American Express, la regola non si applicava automaticamente, perché la stessa entità svolge sia la funzione di emittente sia quella di accettante. Tuttavia, quando esistono accordi di emissione in partnership con grandi brand, tale distinzione può essere superata per evitare elusioni. La Corte rimarca che il diritto dei pagamenti guarda alla sostanza dei flussi: se un trasferimento ha l’oggetto o l’effetto di incentivare l’uso della carta, rientra nella valutazione prevista dall’IFR.
Il caso Amex-KLM: come nasce la controversia
American Express e KLM avevano lanciato carte co-brand legate al programma Flying Blue, in cui i titolari accumulavano miglia e altri vantaggi. Amex pagava a KLM una serie di corrispettivi: prezzo delle miglia, royalty per l’uso del marchio, percentuali legate al transato e quote sulle commissioni pagate dai titolari. L’autorità olandese ACM ha quindi verificato se la somma degli importi versati a KLM superasse il tetto dello 0,3% calcolato sul volume delle transazioni co-brand e ha ritenuto che la struttura potesse eludere il limite, imponendo una sanzione che ha portato la vicenda fino alla Corte di giustizia.
La decisione della Corte in cinque punti
La Corte ha risposto articolando un test valutativo: primo, i pagamenti al partner sono rilevanti anche se il partner non è formalmente emittente; secondo, l’analisi passa attraverso la clausola anti-elusione dell’art. 5 del IFR; terzo, basta che una remunerazione abbia oggetto o effetto equivalente all’interchange per rientrare nel tetto, ossia se finanzia incentivi che spingono all’uso della carta; quarto, la classica merchant service charge non può essere sottratta dal calcolo come compensazione legata al partenariato; quinto, le prestazioni non monetarie (come le miglia) possono essere dedotte ma solo al loro valore di mercato effettivo, non al valore contrattuale concordato dalle parti.
Effetti pratici sul mercato dei co-brand e sulle autorità
La sentenza agisce su tre fronti: per gli schemi a tre parti il modello di partnership con grandi brand perde parte della sua redditività perché molte voci di ricavo possono essere riqualificate come compensazione soggetta al tetto. Per i partner commerciali (compagnie aeree, retailer, telco, catene alberghiere) diventa cruciale segmentare i flussi contrattuali tra voci neutrali e voci che mirano a incentivare l’uso della carta. Infine, le autorità di vigilanza europee e nazionali dispongono ora di una griglia interpretativa precisa per valutare accordi analoghi, anche oltre il caso specifico.
Implicazioni contrattuali e prossimi passaggi
Dal punto di vista operativo, gli accordi di co-brand dovranno essere rinegoziati o ridisegnati: bisognerà documentare valori di mercato per prestazioni non monetarie, disaggregate royalty e percentuali sul transato e prevedere clausole che evitino l’accavallamento delle funzioni di merchant e partner. A livello normativo, la sentenza si colloca nella più ampia tendenza UE di privilegiare il controllo sostanziale sugli effetti economici, in linea con altri strumenti regolatori come il DMA, il DSA e le iniziative su PSD3 e infrastrutture di pagamento. In sostanza, chi struttura il prossimo contratto di co-brand dovrà farlo tenendo conto del test sul finanziamento di incentivi sin dalla prima bozza.

