Le aziende che adottano politiche strutturate per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro possono ottenere un nuovo esonero contributivo sui contributi previdenziali a proprio carico. Questa agevolazione è prevista dal decreto-legge 62/2026 e dal successivo decreto attuativo del 10 settembre 2026.
L’obiettivo è incentivare e premiare le imprese che adottano politiche a sostegno della famiglia, della genitorialità e del benessere dei lavoratori, attraverso una misura voluta dai Ministeri del Lavoro, della Famiglia e dell’Economia.
Requisiti per ottenere l’esonero contributivo
Per accedere all’esonero, le aziende devono possedere una certificazione di conformità all’UNI/PdR 192:2026 la prassi di riferimento che individua i parametri minimi per le politiche aziendali di conciliazione tra famiglia e lavoro.
La certificazione, rilasciata dagli organismi di valutazione accreditati e con validità triennale, attesta che l’azienda ha adottato politiche e misure strutturali in diversi ambiti della gestione del personale. Tra gli interventi valutati ci sono la flessibilità dell’organizzazione del lavoro, il sostegno alla maternità e alla paternità, le misure per la cura dei familiari fragili, il welfare familiare, il benessere dei dipendenti e gli strumenti per favorire la continuità del percorso professionale dopo i periodi di congedo.
Possono rientrare in questo sistema anche iniziative concrete come bonus per i figli, voucher per attività sportive, strumenti di smart working monitoraggio delle buste paga e piani sanitari.
Valore del bonus e cumulabilità
L’esonero può arrivare fino all’1% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti o a carico del datore di lavoro, con un tetto massimo di 50.000 euro annui per azienda.
Questo tetto non significa che tutte le imprese certificate otterranno automaticamente questo sconto. L’importo effettivo dipenderà dalla contribuzione datoriale, dall’aliquota contributiva applicabile e dal periodo di validità della certificazione. Il beneficio sarà parametrato su base mensile e applicato in relazione ai mesi di validità della certificazione per la conciliazione lavoro-famiglia.
Sono stati stanziati 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Qualora le richieste ammissibili superino le risorse disponibili, la percentuale effettiva dell’esonero sarà ridotta d’ufficio.
La misura è cumulabile con l’analoga agevolazione prevista per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Come presentare la domanda all’INPS
Il possesso della certificazione non comporterà l’applicazione automatica dello sconto. Il datore di lavoro dovrà presentare una domanda online all’ente previdenziale, direttamente oppure attraverso il rappresentante legale, un delegato o i professionisti abilitati ai sensi della legge 12/1979.
Nella domanda di ammissione allo sconto contributivo, dovranno essere indicate una serie di informazioni, tra cui i dati identificativi dell’azienda, la forza aziendale media stimata, l’identificativo alfanumerico della certificazione e la sua data di rilascio, la dichiarazione di possesso di una certificazione tuttora in validità, la retribuzione media mensile globale stimata per il periodo di validità della certificazione, la stima dell’aliquota contributiva datoriale media, la denominazione dell’organismo di certificazione accreditato che l’ha rilasciata e la dichiarazione di non essere destinatari di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.
Queste informazioni sono necessarie all’INPS per determinare la misura teorica dell’agevolazione e rapportarla alla situazione occupazionale e contributiva dell’impresa richiedente. Con periodicità, il Dipartimento per le politiche della famiglia trasmetterà all’ente previdenziale i dati relativi alle aziende certificate.
Il decreto interministeriale del 10 settembre 2026 non ha stabilito un’unica scadenza valida per tutte le imprese. I termini saranno individuati dall’INPS attraverso specifiche finestre temporali. Il datore di lavoro che presenterà la domanda entro il primo termine utile successivo al conseguimento della certificazione, potrà essere ammesso all’esonero per l’intero periodo di validità del documento, fermo restando il limite finale del 31 dicembre 2028.
Se la certificazione viene revocata o l’azienda vi rinuncia, il presupposto dell’agevolazione contributiva viene meno e la circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata all’INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia. In caso di fruizione indebita dell’esonero, l’azienda sarà tenuta a restituire i contributi non versati, con l’applicazione delle relative sanzioni.



